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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 58, 153 segg. CP, art. 32 cpv. 2 LMF.
Un orologio acquistato all'estero per il proprio uso personale, poi importato in Svizzera e il cui compratore scopre in seguito che si tratta di una contraffazione, non puņ essere confiscato se il compratore intende continuare a servirsene soltanto per il proprio uso personale.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 32 cpv. 2 LMF