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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Determinazione da parte del giudice dell'indennitā di partenza (art. 339c cpv. 2 CO, art. 4 CC); gratuitā della procedura (art. 343 cpv. 3 CO), diritto transitorio.
1. Il giudice č vincolato dal limite inferiore di due mesi di salario previsto dall'art. 339c cpv. 1 CO (consid. 1a). Circostanze che deve considerare il giudice in sede di determinazione dell'indennitā (consid. 2 e 3).
2. Art. 343 cpv. 3 CO; gratuitā della procedura, diritto transitorio: il nuovo testo dell'art. 343 cpv. 2 CO, che aumenta dal 1o gennaio 1989 a 20'000 franchi il valore litigioso, č applicabile anche alle controversie giā pendenti avanti un tribunale a tale data (consid. 5a).

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referenza

Articolo: art. 343 cpv. 3 CO, art. 339c cpv. 2 CO, art. 4 CC, art. 339c cpv. 1 CO seguito...