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Regesto

Art. 4, 58 Cost.; ricusazione di un giudice e di un perito.
1. Tutela conferita dall'art. 58 cpv. 1 Cost. (consid. 2).
2. Domanda di assunzione di prove respinta dal presidente del tribunale in sede di preparazione del dibattimento e presentata nuovamente nell'udienza dinanzi al tribunale. Il presidente non può essere ricusato per essersi già pronunciato sulla domanda (consid. 3b).
3. Tribunale correzionale presieduto da un giudice straordinario che esercita l'avvocatura. Il presidente ha un'apparenza di parzialità se, come avvocatto, ha come cliente un importante istituto bancario e quest'ultimo ha un considerevole interesse finanziario in un affare strettamente connesso con il processo penale (consid. 3c).
4. Perenzione del diritto di ricusare un perito (consid. 4).

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Articolo: Art. 4, 58 Cost., art. 58 cpv. 1 Cost.