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Regesto

Art. 73 cpv. 1 LPP: azione di accertamento.
Quando puņ esigere un giudizio di condanna in tema di contributi, l'istituto di previdenza non puņ proporre azione tendente solo alla costatazione che una persona sia sottoposta all'obbligo contributivo secondo la LPP; tale conclusione č irricevibile.

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referenza

Articolo: Art. 73 cpv. 1 LPP