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Regesto

Art. 3 e 37ter Cost., art. 2 Disp. trans. Cost.; competenze cantonali per limitare decolli e atterraggi di parapendii.
Controllo astratto delle norme; legittimazione a ricorrere (consid. 1).
L'art. 37ter Cost. conferisce alla Confederazione una competenza generale, ma non esclusiva nel campo della navigazione aerea. I Cantoni restano competenti per le questioni giuridiche che la Confederazione non ha regolato in modo esaustivo (consid. 2).
La legislazione federale sulla navigazione aerea non regola in modo esaustivo decollo e atterraggio di parapendii. I Cantoni rimangono competenti per prevedere limitazioni volte alla protezione della natura e del paesaggio (consid. 3 e 4).
La legge cantonale impugnata permette un'applicazione conforme alla Costituzione e al principio della proporzionalitą (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 3 e 37ter Cost.