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Regesto

Art. 8 LCIA (1971) e art. 59 LPAmb. Eliminazione di fanghi provenienti da un impianto di depurazione che presentano un tenore troppo elevato di metalli pesanti; riscossione delle spese nei confronti delle imprese responsabili dell'inquinamento.
Prescrizioni concernenti i fanghi provenienti da un impianto di depurazione (consid. 2).
Le disposizioni relative alla riscossione delle spese d'intervento delle autoritā a tutela delle acque o dell'ambiente si applicano secondo il loro tenore in vigore all'epoca in cui si sono verificati i fatti (consid. 3).
Art. 8 LCIA e art. 59 LPAmb permettono la riscossione delle spese di eliminazione di fanghi provenienti da un impianto di depurazione che, in seguito al trattamento di acque di rifiuto industriali o artigianali, hanno una concentrazione eccessiva di metalli pesanti e, essendo essi stessi inquinati, non possono essere utilizzati pertanto come concime (consid. 4).
Il credito della collettivitā si prescrive in cinque anni dal momento in cui č stato effettuato l'intervento ed č conosciuto l'ammontare delle spese (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 8 LCIA, art. 59 LPAmb