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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prescrizione di un credito la cui esigibilità è subordinata a una disdetta (art. 130 cpv. 2 CO) o a una condizione potestativa.
Nessuna imprescrittibilità del credito fondato sull'art. 730 cpv. 2 CC (consid. 1).
La decorrenza del termine della prescrizione di un credito la cui esigibilità è subordinata a una disdetta o a una condizione potestativa inizia alla conclusione del contratto (consid. 4-6).
Portata del riconoscimento condizionale di un credito da parte del debitore dopo la scadenza del termine di prescrizione (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 130 cpv. 2 CO, art. 730 cpv. 2 CC