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Regesto

Art. 5 n. 3 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU e art. 32 CEDU; art. 139a segg. OG; violazione del principio della celerità, domanda di revisione tesa ad ottenere una diminuzione della pena a titolo di riparazione.
Violazione del principio della celerità ammessa dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (consid. 1).
Ammissibilità formale della domanda di revisione (consid. 2).
Allorché l'autorità europea, ammettendo una violazione del principio della celerità, ha stabilito essa stessa la riparazione che le appariva equa, segnatamente assegnando un'indennità all'istante, quest'ultimo non può più pretendere mediante revisione che la sua pena venga anche ridotta (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 5 n. 3 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU, art. 32 CEDU