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Regesto

Assistenza giudiziaria all'Ucraina; art. 2 AIMP, art. 67a AIMP, art. 80a AIMP, Art. 80d AIMP, Art. 80e AIMP e Art. 80f AIMP; diritto di ricorrere; diritto di essere sentito; trasmissione spontanea di informazioni.
Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro la decisione che conferma la trasmissione dei documenti bancari allo Stato richiedente e il sequestro di conti bancari (art. 80f cpv. 1 AIMP), come pure, contemporaneamente al ricorso avverso una decisione relativa alla chiusura della procedura di assistenza giudiziaria, contro la trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova giusta l'art. 67a AIMP (consid. 3a).
Le persone giuridiche non sono legittimate a prevalersi della violazione dell'art. 2 AIMP (consid. 3b).
L'autorità d'esecuzione può statuire simultaneamente sull'ammissibilità della domanda e sulla chiusura (totale o parziale) della procedura, purché il diritto di essere sentito delle parti sia garantito (consid. 5c).
Il titolare del conto, di cui lo Stato richiedente domanda il sequestro e la consegna della relativa documentazione, non può invocare l'art. 2 AIMP se non si trova sul territorio dello Stato richiedente, ritenuto che il suo allontanamento - in concreto - lo mette al riparo dal paventato rischio di violazione dei diritti fondamentali (consid. 8).
Distinzione, riguardo all'art. 67a AIMP, tra la trasmissione di informazioni e quella di mezzi di prova (consid. 12a e b). In concreto, l'autorità di esecuzione non ha travalicato i limiti concessile dall'art. 67a AIMP (consid. 12c).

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Articolo: art. 67a AIMP, art. 2 AIMP, art. 80a AIMP, Art. 80d AIMP seguito...