Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 cpv. 1 e 3 lett. a, art. 5 cpv. 1 LAMal; art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 1 OAMal: Inizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 segg. CC) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio.
Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa suesposta e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 5 cpv. 1 LAMal, art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 7 cpv. 1 OAMal