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Regesto

Art. 6 n. 1 e 3 lett. c CEDU e art. 29 cpv. 3 Cost.; diritto di essere assistito da un difensore.
La nomina di un avvocato praticante come difensore d'ufficio non viola di per se stessa le garanzie giudiziarie dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU (consid. 3c). L'art. 29 cpv. 3 ultima proposizione Cost. non conferisce una maggior protezione (consid. 3a e 3c/bb).
Situazioni nelle quali l'autorità deve intervenire affinché l'accusato possa godere effettivamente dei diritti della difesa garantiti dall'art. 6 n. 3 lett. c CEDU (consid. 3d).
Nella fattispecie, i diritti della difesa non sono stati violati (consid. 3e e 3f).

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referenza

Articolo: art. 29 cpv. 3 Cost.