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Regesto

Art. 90 e 98 LTF; art. 26 cpv. 4 LPP; impugnabilità di una decisione sull'obbligo di prestazione anticipata; diritto di regresso dell'istituto di previdenza tenuto a fornire anticipatamente la sua prestazione.
La decisione sull'obbligo di prestazione anticipata di un istituto di previdenza è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non costituisce una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (consid. 1.1 e 1.3.1).
L'istituto di previdenza, che ha fornito prestazioni anticipate, può far valere direttamente per legge, nella misura dei pagamenti effettuati, un diritto di regresso nei confronti dell'istituto previdenziale tenuto a prestare (consid. 3.6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 90 e 98 LTF, art. 26 cpv. 4 LPP, art. 90 LTF

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