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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 738 e 737 cpv. 2 e 3 CC; determinazione del contenuto e dell'estensione di un diritto di passo, principio per cui l'avente diritto ad una servitù è tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
Se per l'esercizio di una servitù sono necessarie delle istallazioni, esse determinano di regola anche il contenuto e l'estensione della servitù, e ciò in linea di principio con pieno effetto nei confronti del terzo acquirente (consid. 3 e 4). Il principio per cui l'avente diritto ad una servitù è tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo rispettivamente il dovere di tollerare degli inconvenienti giusta l'art. 737 cpv. 2 e 3 CC non limita il diritto di servitù nel suo contenuto o nella sua estensione, ma regola l'esercizio della servitù in funzione del suo contenuto e della sua estensione (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 738 e 737 cpv. 2 e 3 CC