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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 LAM; art. 1 cpv. 1 lett. g n. 6 LAM (nella versione in vigore fino al 30 giugno 1994); esiti tardivi di danni alla salute in occasione di attività Gioventù+Sport (G+S).
L'assicurazione militare è obbligata a fornire prestazioni per gli esiti tardivi emersi dopo il 1° luglio 1994 di danni alla salute occorsi prima di tale data in occasione di attività G+S (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 6 LAM