Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Doppia imposizione.
1. L'eccezione tratta dal fatto che un Cantone è decaduto dal suo diritto d'imposizione perchè l'ha allegato tardivamente può essere sollevata soltanto dai Cantoni interessati al litigio nato dalla doppia imposizione, e non dal contribuente medesimo (consid. 1).
2. Modo di trattare la società immobiliare con unico azionista, la vendita di tutte le azioni e l'utile cosi ottenuto in diritto fiscale cantonale e intercantonale. Limiti entro i quali può esser tenuto conto di considerazioni di carattere economico (consid. 2).
3. L'utile conseguito all'atto della vendita di tutte le azioni di una società prettamente immobiliare è sottoposto alla sovranità fiscale del Cantone nel quale si trova l'immobile (consid. 3).