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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 lett. f delle ordinanze del Consiglio federale 30 dicembre 1953 e 28 dicembre 1956 concernenti il controllo delle pigioni.
1. Il giudice penale esamina liberamente la questione, decisa dall'autorità amministrativa, se le condizioni alle quali sonoappigionate separatamente camere mobiliate siano usuali o no (consid. 1).
2. Non è usuale appigionare separatamente tutte o la maggior parte delle camere mobiliate di una casa privata (consid. 1).
3. È legale l'assoggettamento al controllo dei prezzi della locazione di camere mobiliate separate, fatta in condizioni non usuali (consid. 2).