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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Petizione d'eredità. Art. 598 e segg. CC.
1. L'attore può cumulare la domanda tendente al riconoscimento della sua qualità di erede e quella tendente a che siano restituiti alla massa ereditaria beni che il defunto aveva alienato con un atto tra vivi di cui è contestata la validità (consid. 3).
2. Il termine di prescrizione d'un anno stabilito per l'azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) decorre dal giorno in cui l'attore ha acquisito una conoscenza reale e precisa della disposizione e della causa di nullità; un semplice sospetto non basta (consid. 4).
3. Giusta l'art. 556 cpv. 1 e 2 CC, il funzionario che ha rogato un testamento o che l'ha ricevuto in deposito deve consegnare all'autorità competente, non appena gli sia nota la morte del disponente, non solo i testamenti che sembrano validi, ma anche quelli che appaiono viziati da nullità o che furono revocati; in quest'ultimo caso deve consegnare anche l'atto di revoca (consid. 4).
4. La svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG presuppone che l'autorità cantonale abbia tralasciato di considerare un determinato atto, o non l'abbia letto correttamente, scostandosi per inavvertenza dal suo esatto tenore, in particolare dal suo vero senso letterale (consid. 4).
5. L'attore che si pretende erede e che vuol far rientrare nella massa ereditaria beni in possesso del convenuto che allega un titolo speciale, ossia un contratto tra vivi concluso con il disponente, è abilitato a proporre la petizione d'eredità, nella quale sarà deciso il quesito circa la validità dell'atto tra vivi che il convenuto invoca a sostegno del suo possesso (cambiamento della giurisprudenza, consid. 6).
6. Quando l'attore che propone la petizione d'eredità è un erede istituito che si avvale d'un testamento revocato allegando la nullità dell'atto di revoca, il giudice adito può esaminare tale punto, per quel che riguarda i rapporti giuridici tra le parti, anche se gli eredi legali non partecipano al processo in qualità di parti (consid. 7).
7. Capacità di discernimento: questioni di fatto e di diritto. Requisiti per la prova dell'assenza di discernimento (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 521 cpv. 1 CC, art. 556 cpv. 1 e 2 CC, art. 63 cpv. 2 OG