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Regesto

Ricorso per riforma. Decisione parziale.
1. Quando l'azione è promossa contro più convenuti (cumulo soggettivo di azioni), la decisione parziale con la quale l'autorità cantonalerespinge l'azione contro uno di essi, mentre l'istruttoria del processo continua nei confronti degli altri, non può, di massima, essere deferita al Tribunale federale mediante ricorso per riforma se non dopo che la giurisdizione cantonale abbia statuito sull'insieme della lite (consid. 1 e 2).
2. L'art. 50 OG è applicabile soltanto quando l'autorità cantonale ha reso, su una questione di merito, una decisione pregiudiziale o incidentale che, decisa diversamente dal Tribunale federale, liquiderebbe la lite (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
3. Può interporre un ricorso per riforma soltanto colui i cui diritti sono stati realmente lesi dalla decisione impugnata; una lesione puramente virtuale non basta (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 50 OG