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Regesto

Ripartizione provvisoria del ricavo dei beni venduti nel fallimento (art. 266 LEF).
1. Lo stato di riparto provvisorio può essere impugnato mediante reclamo all'autorità di vigilanza nei dieci giorni dal suo deposito presso l'ufficio o dalla sua comunicazione ai creditori (art. 17 cpv. 2 e 263 LEF, 82 e 88 RUF). Esso non può più essere contestato in un reclamo diretto contro lo stato di riparto definitivo (consid. 4 e 5).
2. Gli interessi di mora pagati dall'aggiudicatario d'un immobile venduto all'incanto in una procedura d'esecuzione forzata non sono un accessorio del prezzo d'aggiudicazione sul quale i creditori ipotecari hanno un diritto preferenziale, ma un frutto del ricavo della realizzazione, che dev'essere ripartito tra tutti i creditori (art. 112 RFF; conferma della giurisprudenza: cfr. RU 89 III 41) (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 266 LEF, art. 17 cpv. 2 e 263 LEF, art. 112 RFF