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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ordine di pignoramento dei beni. Art. 95 LEF.
Il pignoramento deve portare innanzitutto sui beni mobili, compresi i crediti ordinari, poi sugli immobili; in mancanza di tali beni, suicrediti di salario e, da ultimo, sui beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi o rivendicati da un terzo; quest'ultimo puņ essere il coniuge dell'escusso.

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Articolo: Art. 95 LEF