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Regesto

Art. 161 OG. Procedura in materia di moderazione d'onorari.
Qualora avvocato e cliente abbiano stabilito dei principi particolari per la determinazione degli onorari nel procedimento davanti al Tribunale federale, questo si attiene, in un eventuale procedimento di moderazione, a tali principi.

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Articolo: Art. 161 OG