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Regesto

Diritto cambiario, assegno bancario.
1. Art. 1128 CO. Regresso del portatore dell'assegno contro un girante. Eccezione del girante nel senso che il portatore non avrebbe eseguito correttamente l'incarico di informarsi sulla copertura dell'assegno e di dargliene comunicazione prima dell'incasso. Prova. Doveri del mandatario (consid. 1-3).
2. Art. 1042 cpr. 6 e 1143 num. 10 CP. Avviso in caso di mancato pagamento (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 1128 CO