Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Fixation du point de départ du délai de péremption ou de prescription dans le cas des victimes de l'amiante.

La période de latence des maladies liées à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies. Le délai de 10 ans, qui commence à courir à la date où les victimes ont été exposées à la poussière d'amiante, sera toujours expiré. Toute action en dommages et intérêts sera périmée ou prescrite avant même que les victimes aient pu avoir objectivement conscience de leurs droits. Le projet de révision du droit de la prescription ne prévoit aucune solution équitable, ne serait-ce qu'à titre transitoire sous la forme d'un délai de grâce. Les victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes sont privées de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice. En l'espèce, au vu des circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription a limité l'accès des requérantes à un tribunal (ch. 70 - 80).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2014)

Diritto d'accesso a un tribunale (articolo 6 par. 1 CEDU), di per sé e in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); prescrizione delle pretese dei congiunti di una vittima dell'amianto.

La causa riguarda un operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all'amianto negli anni 1960-1970 in ambito lavorativo. I tribunali svizzeri hanno considerato prescritte e perente le azioni di risarcimento della moglie e delle due figlie contro il datore di lavoro e le autorità svizzere e le hanno quindi rigettate. Dinanzi alla Corte, la vedova e le figlie del defunto hanno fatto valere, separatamente, che la perenzione, rispettivamente la prescrizione delle loro azioni viola l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, poiché il termine di prescrizione, rispettivamente il termine assoluto di perenzione, hanno iniziato a decorrere prima che esse potessero prendere atto dei loro diritti. Le figlie del defunto hanno pure fatto valere una violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per una discriminazione di cui si ritengono vittime dovuta alla natura della malattia del defunto.

La Corte ha constatato che applicare sistematicamente le regole sulla perenzione o sulla prescrizione alle vittime di malattie, la cui diagnosi è possibile soltanto a distanza di molti anni dagli eventi patogeni, può privare gli interessati della possibilità di far valere le loro pretese dinanzi alla giustizia. Ha pure constatato che il progetto di revisione del diritto di prescrizione in corso in Svizzera non prevede una soluzione equa di questo problema, nemmeno nella forma transitoria di un termine di grazia. La Corte ha fatto notare che il calcolo del termine di perenzione o di prescrizione dovrebbe tenere conto del fatto, se scientificamente provato, che una persona non poteva sapere di essere affetta da una determinata malattia. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (6 voti contro 1). La Corte non ha ritenuto necessario esaminare il ricorso sotto il profilo dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH