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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 181 CP; coazione.
1. La coazione è punibile solamente quando il fine perseguito o il metodo usato è illecito o contrario ai buoni costumi (consid. 1).
2. Concetto e illiceità della violenza (consid. 3a e b).
3. Illiceità del fine perseguito (consid. 3c).
4. Questione dell'intenzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 181 CP