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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4, 31 e 55 Cost., libertą d'espressione, libertą d'informazione e art. 10 CEDU; informazione del pubblico da parte del Governo e dell'Amministrazione.
1. La libertą d'espressione e la libertą di stampa garantiscono la libertą d'opinione, e la libertą di ricevere e comunicare informazioni e idee, ivi compresa quella di informarsi presso le fonti generalmente accessibili (consid. 4).
2. La libertą d'informazione, compresa nella libertą d'espressione e nella libertą di stampa, non obbliga le autoritą a dare informazioni. Tuttavia, nella misura in cui ne comunicano circa la loro attivitą, esse sono vincolate ai principi dell'uguaglianza di trattamento e del divieto dell'arbitrio (consid. 5).
3. Le direttive del Cantone dei Grigioni concernenti l'informazione del pubblico da parte del Governo e dell'Amministrazione non violano i cennati diritti fondamentali (consid. 6 a 12).

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referenza

Articolo: Art. 4, 31 e 55 Cost., art. 10 CEDU