Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.
1. Funzionari stranieri non muniti di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 271 n. 1 CP possono assistere ma non procedere all'esecuzione di una perquisizione o di un sequestro penale (consid. 2).
2. Requisiti della domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3).
3. In linea di principio gli Stati membri della convenzione accordano l'assistenza giudiziaria anche laddove i provvedimenti probatori richiesti possano servire ad acclarare non solo reati di diritto comune, ma pure reati fiscali (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 271 n. 1 CP