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Regesto

Procedura penale cantonale. Obbligo d'astensione nella procedura di revisione: art. 4 e art. 58 Cost.; art. 16 n. 6 CPP ticinese in relazione con gli art. 62 e art. 63 della legge organica giudiziaria civile e penale ticinese.
In un cantone in cui la Corte di cassazione penale funge altresì da Corte di revisione penale, i giudici che abbiano deciso (una o più volte) in sede di cassazione su un ricorso di un condannato che presenta in seguito una domanda di revisione della sentenza di prima istanza, non hanno nella procedura di revisione l'obbligo di astenersi per il solo fatto della loro partecipazione anteriore ad una procedura di cassazione, né possono per questo solo fatto essere ricusati.

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referenza

Articolo: art. 4 e art. 58 Cost., art. 16 n. 6 CPP