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Regesto

Notifica d'aumento della pigione (art. 18 DAL).
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 18 cpv. 1 in fine DAL decorre dal ricevimento della notificazione d'aumento della pigione. Ove la notificazione inviata a mezzo raccomandata non possa essere consegnata al destinatario, essa è considerata come ricevuta al momento in cui è ritirata presso l'ufficio postale e, in caso di mancato ritiro, alla scadenza del termine di ritiro (consid. 2).
La notificazione d'aumento della pigione, ricevuta meno di dieci giorni prima dell'inizio del termine di disdetta, non è nulla, ma i suoi effetti sono riferiti al prossimo termine contrattuale o legale di disdetta (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 18 DAL