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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 308 cpv. 1 CP. Rettifica di una falsa dichiarazione.
L'applicazione dell'art. 308 cpv. 1 CP non presuppone che il teste abbia rettificato la propria falsa dichiarazione durante lo stesso interrogatorio in cui l'ha fatta.
Perché sia esclusa l'attenuazione della pena prevista da questa disposizione occorre che la falsa dichiarazione abbia comportato un pregiudizio dei diritti altrui prima che il dichiarante l'abbia rettificata spontaneamente; non basta la possibilità di tale pregiudizio tra il momento della falsa dichiarazione e quello della sua rettifica.

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referenza

Articolo: Art. 308 cpv. 1 CP