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Regesto

Libertà di culto; processione religiosa sulla via pubblica.
Art. 50 cpv. 1 e 2 Cost.; i cantoni devono autorizzare lo svolgimento di una processione nei limiti posti da questa norma (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
L'art. 1 della legge ginevrina sull'esercizio del culto in pubblico, che vieta qualsiasi processione o manifestazione religiosa sulla via pubblica, è contrario all'art. 50 Cost. (consid. 2b e c).
I cantoni possono sottoporre ad autorizzazione le manifestazioni religiose sulla via pubblica. Nella fattispecie nulla giustificava il diniego di tale autorizzazione (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 1 e 2 Cost., art. 50 Cost.