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Regesto

Art. 277 LEF, art. 2 cpv. 1 CC; sequestro di una garanzia.
Ove venga meno un sequestro per il quale sia stata prestata garanzia ai sensi dell'art. 277 LEF, la garanzia diviene senza oggetto e va restituita immediatamente al debitore; un secondo sequestro da parte dello stesso creditore, avente per oggetto la garanzia che sarebbe dovuta essere restituita al debitore e che si trova senza alcuna base giuridica in possesso dell'ufficiale delle esecuzioni, è contrario alle regole della buona fede.

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Articolo: Art. 277 LEF, art. 2 cpv. 1 CC