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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; delimitazione, sotto il profilo della disciplina della doppia imposizione, fra la tassazione dei profitti in capitale e quella del maggior valore, riferiti alla sostanza mobiliare privata.
1. Il Tribunale federale non esamina d'ufficio se la tassazione fiscale concorrente disposta da un altro Cantone e non contestata dal ricorrente violi il divieto della doppia imposizione (consid. 1b).
2. Il Cantone del domicilio è competente a tassare i profitti conseguiti mediante l'alienazione di sostanza mobiliare privata (conferma della giurisprudenza, consid. 3a).
Per determinare tale profitto, esso non è tenuto, sotto il profilo della disciplina della doppia imposizione, a fondarsi sugli accertamenti effettuati da un altro Cantone in occasione della tassazione di un maggior valore non realizzato (consid. 3b, c).

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.