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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 66 cpv. 1 OG.
Ove in seguito ad accoglimento di un ricorso di diritto pubblico una causa sia rimandata all'autorità cantonale, la nuova decisione pronunciata da quest'ultima non è più impugnabile con censure che avrebbero potuto essere sollevate nella procedura ricorsuale precedente.

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Articolo: Art. 66 cpv. 1 OG