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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 e 16 LAMI, art. 20 Ord. III.
- In caso di trattamento ambulatorio in un istituto ospedaliero la scelta dell'assicurato è limitata a quelli che si trovano nel luogo di sua dimora o nei dintorni (consid. 3b).
- Il diritto di libera scelta dell'assicurato secondo l'art. 20 cpv. 2 Ord. III è ristretto allo specialista adeguato più vicino (consid. 2b).
- La limitazione territoriale prevista dall'art. 15 cpv. 1 LAMI vale anche nell'ambito dell'art. 16 cpv. 1 LAMI (consid. 2b).

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Articolo: Art. 15 e 16 LAMI, art. 20 Ord, art. 20 cpv. 2 Ord, art. 15 cpv. 1 LAMI seguito...