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Regesto

Economia lattiera; attribuzione di latte per la produzione e la vendita di latte pastorizzato.
1. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte è toccata da una decisione pronunciata in sede di ricorso dall'Ufficio federale dell'agricoltura solo in quanto incaricata di compiti d'amministrazione pubblica; essa non è quindi legittimata a proporre ricorso di diritto amministrativo (consid. 2a). Per converso, quale sezione regionale competente dell'Unione centrale tenuta a fornire latte, l'Associazione lattiera del cantone di Argovia è toccata nei suoi interessi privati e dispone quindi della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (consid. 2b).
2. Il diritto di essere approvvigionato con latte conformemente all'art. 4 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'utilizzazione del latte commerciale sussiste solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'approvvigionamento della zona di distribuzione affiliata (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 103 lett. a OG