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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU; unione personale tra giudice del decreto penale e giudice del merito.
1. Portata della garanzia del giudice costituzionale, in particolare di un giudice imparziale e non prevenuto (consid. 3).
2. Il giudice penale bernese non appare prevenuto per aver previamente aperto il procedimento penale e rinviato l'imputato dinanzi al giudice unico (consid. 5).
3. Il giudice penale bernese che ha previamente emanato un decreto penale non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 58 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU