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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4, 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU; unione personale tra il giudice istruttore, il magistrato che rinvia a giudizio e il presidente del tribunale.
1. Riepilogo della pił recente giurisprudenza in merito alla nozione di imparzialitą del giudice (consid. 2a).
2. La procedura grigione in materia di delitti contro l'onore, nella quale la medesima persona conduce l'istruttoria, rinvia a giudizio e presiede il tribunale, non garantisce, secondo un criterio obiettivo, la necessaria imparzialitą (consid. 2b).

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Articolo: Art. 4, 58 cpv. 1 Cost.