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Regesto

Esenzione fiscale di una fondazione per la sostanza e il reddito che servono a scopi esclusivamente d'utilità pubblica (art. 16 n. 3 DIFD).
1. Sono scopi esclusivamente di utilità pubblica solo quelli che, sotto il profilo della collettività considerata nel suo insieme, sono ritenuti particolarmente meritevoli d'essere perseguiti. Perché una fondazione possa ottenere l'esenzione in virtù dell art. 16 n. 3 DIFD non è sufficiente che la sua attività corrisponda, in modo generale, a scopi dello Stato (consid. 2).
2. Una fondazione privata che ha per scopo quello di promuovere l'edificazione di abitazioni di qualità elevata a prezzi moderati non persegue uno scopo esclusivamente d'utilità pubblica, ove dalla sua attività dipendano gli interessi personali e diretti di un gruppo economico ad essa vicino (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 16 n. 3 DIFD