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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU: unione personale tra il giudice istruttore e il giudice del merito in un'azione penale esercitata dalla parte lesa.
1. Applicazione degli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU nel giudizio sull'azione penale esercitata dalla parte lesa per un'offesa dell'onore (consid. 4a).
2. Giurisprudenza relativa all'unione personale tra il giudice istruttore e il giudice del merito, in generale (consid. 4c).
3. Il giudice del tribunale distrettuale che ha previamente istruito la causa, nella procedura zurighese relativa alle offese dell'onore commesse per mezzo della stampa, non adempie le condizioni richieste dagli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (consid. 6).

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU