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Regesto

Art. 5 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 11 cpv. 1 OAVS, art. 93 LEF: Contributo dovuto dal convivente.
- Della determinazione del salario in natura del convivente quando per la situazione economica modesta dell'altro tenuto all'obbligo di contribuzione paritetica la valutazione del reddito in natura a norma dell'art. 11 cpv. 1 OAVS si avvera manifestamente sproporzionata alle sue condizioni economiche.
- Applicazione dei minimi di esistenza secondo il diritto esecutivo ai fini della determinazione del salario in natura.
- In casu, risultando il contributo dovuto per la convivente inferiore al minimo fissato dall'art. 10 cpv. 1 (prima frase) LAVS, in applicazione della normativa di cui all'art. 10 cpv. 1 (seconda frase) LAVS ed in eccezione ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 110 V 1, essa rientra nel novero degli assicurati non esercitanti un'attivitą lucrativa.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 110 V 1

Articolo: art. 11 cpv. 1 OAVS, Art. 5 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 93 LEF