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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU.
1. Sedendo quale giudice supplente (straordinario) nel Tribunale penale economico, chi ha già partecipato allo stesso procedimento come Procuratore generale non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 58 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 3).
2. In caso di accoglimento di un ricorso di diritto pubblico per violazione della garanzia del giudice conforme alla costituzione, il Tribunale federale annulla la decisione incidentale direttamente impugnata e altresì la decisione di merito pronunciata nel frattempo, nella misura in cui essa concerna il ricorrente (consid. 4).

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU