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Regesto

Art. 88 OG; art. 2 e 10 della legge sanitaria del cantone Appenzello Esterno; art. 4 e 31 Cost. Legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico. Diritto di essere sentito.
1. Legittimazione: interesse giuridicamente protetto ove siano invocati un diritto fondamentale speciale e il divieto d'arbitrio (consid. 2).
2. Quando l'autorizzazione di esercitare una professione sanitaria sia, in linea di principio, riservata ai titolari di un diploma federale, colui che chiede un'autorizzazione eccezionale prevista unicamente nell'interesse pubblico non può invocare la libertà di commercio e d'industria (consid. 3).
3. Legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia formale quando manchi la legittimazione per il merito (consid. 4).
4. Diritto di essere sentito: non sussiste un diritto di prendere posizione su semplici documenti amministrativi interni (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 88 OG, art. 4 e 31 Cost.