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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 4 cpv. 1 LAI.
La valutazione del grado d'invaliditā giusta il metodo misto operata dall'assicurazione per l'invaliditā nel caso di persone esercitanti un'attivitā lucrativa a tempo parziale vincola gli istituti previdenziali solo nella misura in cui č riferita all'attivitā lucrativa.

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referenza

Articolo: Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 4 cpv. 1 LAI