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Regesto

Art. 273 cpv. 1 PP, art. 90 cpv. 1 OG; requisiti relativi alla motivazione del ricorso, quando la decisione cantonale contiene due motivazioni indipendenti.
Allorché la decisione cantonale si fonda su due motivazioni indipendenti, entrambe devono essere impugnate, se del caso l'una mediante ricorso per cassazione e l'altra con ricorso di diritto pubblico (consid. 1b).

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referenza

Articolo: Art. 273 cpv. 1 PP, art. 90 cpv. 1 OG