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Regesto

Art. 14a LDDS e 14a cpv. 3 Legge sull'asilo: ripartizione fra i cantoni degli stranieri ammessi provvisoriamente.
Nella misura in cui l'Ufficio federale dei rifugiati è competente per disporre l'ammissione provvisoria, gli spetta anche di determinare il cantone di soggiorno dello straniero ammesso provvisoriamente e di pronunciarsi su un'eventuale domanda di trasferimento dopo aver chiesto il parere dei cantoni interessati.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 14a LDDS