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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Assistenza giudiziaria con la Federazione di Russia.
La facoltà di interporre un rimedio di diritto compete ai ricorrenti (art. 80h lett. b AIMP) solo nella misura in cui si oppongono al blocco e alle investigazioni relativi al loro conto bancario; non possono essere impugnate le misure che concernono altri conti e il sequestro di documenti in mano di terzi (consid. 1d).
L'autorità richiedente dispone di poteri analoghi a quelli dell'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale; le condizioni poste dall'art. 1 cpv. 3 AIMP sono adempiute (consid. 3a) e non vi è motivo di esigere una dichiarazione di ammissibilità secondo l'art. 76 lett. c AIMP (consid. 3b).
L'incertezza relativa alle condizioni generali del rispetto dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente non giustifica un rifiuto dell'assistenza giudiziaria, ma devono essere preventivamente richieste garanzie specifiche conformemente all'art. 6 CEDU e all'art. 14 Patto ONU II (consid. 6).
La domanda di dissuggellamento può, in concreto, essere accolta (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 80h lett. b AIMP, art. 1 cpv. 3 AIMP, art. 6 CEDU, art. 14 Patto ONU II