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Regesto

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l' aiuto alle vittime di reati (LAV): qualità di vittima; spese della procedura cantonale di ricorso; diritto all' assistenza giudiziaria gratuita.
1. Qualità di vittima ai sensi dell' art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 2):
a) La lesione nell' integrità fisica, sessuale o psichica deve rivestire una certa importanza. La qualificazione penale di un' azione quale lesione semplice o vie di fatto non è decisiva; trattasi soltanto un indizio a favore o contro la qualità di vittima (consid. 2a/aa e 2e/bb).
b) Esigenze relative alla prova di un reato che conferisca qualità di vittima: per il diritto all' assunzione delle spese di consulenza già prestata è sufficiente che al momento della domanda concernente tale aiuto la sussistenza di un reato potesse essere presunta (consid. 2c/bb).
2. Né l' art. 3 cpv. 4 né l' art. 16 LAV conferiscono alla vittima il diritto a una procedura cantonale di ricorso gratuita in materia di consulenza alle vittime (consid. 3).
3. Diritto all' assistenza giudiziaria gratuita e al gratuito patrocinio nella procedura cantonale concernente l' aiuto alle vittime di reati secondo l' art. 4 Cost. (consid. 4) negato in concreto per difetto di possibilità di esito positivo della domanda (consid. 4d).

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referenza

Articolo: art. 2 cpv. 1 LAV, art. 16 LAV, art. 4 Cost.