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Regesto

Art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. e e f LADI; art. 42 cpv. 2 OADI: sospensione e decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione.
- Una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.
- Nel caso di violazione unica dell'obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all'indennità giornaliera giusta l'art. 42 cpv. 2 OADI.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 42 cpv. 2 OADI