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Regesto

Audizione dei figli giusta l'art. 144 cpv. 2 CC nell'ambito dell'emanazione di misure provvisionali durante la procedura di divorzio (art. 137 CC).
I figli devono essere personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato già durante la procedura di misure provvisionali dell'art. 137 CC, a meno che la loro età o altri gravi motivi vi si oppongano.

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referenza

Articolo: art. 137 CC, art. 144 cpv. 2 CC