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Regesto

Diritto a una composizione corretta dell'autorità di decisione (§ 99 del regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Canton Argovia; art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.).
La composizione della Commissione di ricorso della Chiesa evangelica riformata del Canton Argovia in qualità di collegio giudicante soggiace alle stesse esigenze previste per un tribunale in senso proprio (consid. 4a).
Secondo il § 99 del regolamento ecclesiastico applicabile la Commissione di ricorso è composta di sette membri. In assenza di disposizioni derogatorie, la normativa esistente deve essere interpretata in conformità ai principi dello stato di diritto, nel senso che la Commissione di ricorso può decidere solo se è composta di tutti e sette i membri (consid. 4b e c).

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referenza

Articolo: § 99 del, art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.